7 maggio 2020
L'attesa fase 2 è finalmente arrivata, ma convivere con il coronavirus non sarà più semplice che lottare contro di lui, perché gli obiettivi da raggiungere sono molti di più e potenzialmente confliggenti tra loro: salvaguardare la salute pubblica, tutelare la libertà di circolazione, la libertà di impresa e di culto e mantenere l’ordine pubblico.
Far ripartire gradualmente l’economia senza pregiudicare la salute e la sicurezza dei cittadini, prevenendo al contempo il rischio di una nuova diffusione dell’epidemia è la sfida che si pone innanzi al Governo, alle Regioni, ai Comuni, ma anche a tutti i cittadini, che sono chiamati ad un forte senso di responsabilità e di comunità.
Per la gestione della fase 2, con DPCM del 26 aprile 2020 sono state adottate misure di contenimento e gestione del contagio da Covid-19, le quali sono applicabili sull’intero territorio nazionale con efficacia a decorrere dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020.
Non si tratta di un “via libera tutti”, ma di una ripartenza progressiva delle attività economiche, industriali e commerciali, finanche di svago e tempo libero, avente il proposito di traghettare il paese fuori dalla quarantena per coronavirus. Vediamolo in dettaglio.
AZIENDE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
La riapertura interessa i settori manifatturiero e costruzioni, perciò riguarda le coltivazioni agricole, la produzione di prodotti animali, abbigliamento, pelletteria, industria del legno e fabbricazione mobili, edilizia e costruzioni, filiera dell’auto, comprese le concessionarie. Per tutte le aziende è poi previsto l’obbligo di organnizzare il lavoro in modo da favorire, ove possibile, il ricorso allo smart working e per il lavoro in sede il rispetto del distanziamento sociale, la sanificazione degli ambienti di lavoro e il controllo della febbre per chi vi accede.
SETTORE DEL COMMERCIO
Via libera al commercio degli autoveicoli e sarà possibile effettuare presso le officine l’ordinaria manutenzione. Via libera anche al commercio all’ingrosso delle filiere di attività che sono state riaperte.
Nessuna riapertura è stata invece disposta per il commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di abbigliamento e calzature per bambini e per i settori merceologici di beni di prima necessità che non sono mai andati lockdown.
BAR E RISTORANTI
Al momento non è consentita la riapertura con servizio al tavolo ma, oltre alla già autorizzata consegna a domicilio, è stata prevista la vendita da asporto con divieto di consumo all’interno o nei pressi del locale.
GLI SPOSTAMENTI
Oltre ai già consentiti spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità, dal 4 maggio sono consentiti anche gli spostamenti per incontrare i congiunti, i quali rientrano tra gli spostamenti giustificati per necessità.
La parola “congiunti” ha posto problemi interpretativi, tanto che il Governo è subito corso “ai ripari”, specificando che l’ambito cui può riferirsi tale dizione può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile, chiarendo che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendono: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado (ad esempio i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (ad esempio i cugini del coniuge).
In altre parole, si può far visita ai figli dei cugini che si conoscono a mala pena e forse non si sono mai visti (e magari anche i loro genitori si frequentano di rado o affatto), mentre non si possono andare a trovare gli amici di una vita. Al di là della facile ironia, appare scorgersi nella scelta del Governo la necessità di restringere l’ambito delle visite consentite per ridurre le occasioni di possibili contagi, in quanto il paese è ancora in una fase di alto rischio di diffusione del virus.
SPORT E ATTIVITA’ ALL’APERTO
Dal 4 maggio è consentita anche l’attività sportiva e motoria all’aperto, purché sia svolta individualmente, fatta salva la possibilità di svolgerla con persone conviventi. E' possibile svolgerla anche lontano della propria abitazione, raggiungendo il luogo prescelto con mezzi pubblici o privati, con l’unico limite di rimanere nell’ambito della propria regione. Dovrà, in ogni caso, rispettarsi la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria, con assoluto divieto di assembramenti. E' possibile anche la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.
Alla difficoltà di trovare una bussola per orientarsi tra la moltitudine di decreti emergenziali di questi ultimi due mesi, si è aggiunta la battaglia tra Governo e Regioni, ciascuno con propri provvedimenti. Come districarsi in questa girandola di decreti del Presidente del Consiglio, decreti ministeriali, ordinanze regionali, ordinanze comunali?
Le Regioni possono derogare a quanto stabilito a livello statale?
Quale atto prevale rispetto agli altri?
Il Codice della protezione civile, il Testo Unico degli Enti locali e la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale attribuiscono un potere di emanare ordinanze al Presidente del Consiglio, al Ministro della Salute, al Capo della protezione civile, ai Presidenti di Regione, ai Sindaci, ma la disciplina introdotta per la gestione della pandemia da Covid-19 ha stabilito una gerarchia all’interno di queste varie ordinanze. Al di la della non chiarezza espositiva del decreto legge n. 19/2020, dal medesimo si ricava che le ordinanze locali possono essere emanate solo in attesa che siano adottate le ordinanze statali. Di conseguenza i decreti del Presidente del Consiglio, una volta emanati, prevalgono rispetto a qualsiasi altra ordinanza.
Resta il fatto che spetta a tutti quanti, cittadini ed istituzioni, evitare di incorrere in una falsa ripartenza: la fase 2, se tutto andrà bene, sarà breve, ma dipende da noi.
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